Per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico all'estero è necessario distringuere i seguenti casi.
I cittadini italiani soggiornanti in Paesi non in convenzione con l’Italia, possono usufruire della garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e presentare la domanda di rimborso alla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario. I beneficiari dell'assistenza devono richiedere l'attestato ex art. 15 DPR n.618 del 31 luglio 80 al Distretto di appartenenza, previa presentazione della seguente documentazione:
Inoltre occorrono:
I lavoratori del settore pubblico possono richiedere il rilascio dell'attestato:
L'attestato dovrà essere trasmesso alla ASL di iscrizione dell'assistito e al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8
- preferibilmente in formato elettronico all'indirizzo e-mail
minsalute_estero.dgprog@sanita.it oppure all’indirizzo PEC
sanita.estero@postacert.sanita.it
La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero. La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro.