Salute all'Estero

Per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico all'estero è necessario distringuere i seguenti casi.

ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI NEGLI STATI NON IN CONVENZIONE

I cittadini italiani soggiornanti in Paesi non in convenzione con l’Italia, possono usufruire della garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e presentare la domanda di rimborso alla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario. I beneficiari dell'assistenza devono richiedere l'attestato ex art. 15 DPR n.618 del 31 luglio 80 al Distretto di appartenenza, previa presentazione della seguente documentazione:

  • per i lavoratori: nota di trasferimento all'estero e documentazione comprovante il mantenimento all’assoggettamento al sistema previdenziale italiano Prima della partenza occorre rivolgersi agli Uffici medicina di base del proprio distretto di residenza, muniti di apposito modulo compilato dal proprio datore di lavoro in triplice copia (come previsto dal DPR 618/80), per ottenere l’apposita autorizzazione.
  • per gli studenti: documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio presso Università o fondazioni estere

Inoltre occorrono:

  • fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione
  • codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione

I lavoratori del settore pubblico possono richiedere il rilascio dell'attestato:

  • alla ASL di iscrizione
  • al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8
  • amministrazione o ente pubblico di appartenenza
  • l'attestato potrà essere richiesto all’estero alla Rappresentanza diplomatica (sede di servizio) previa esibizione della documentazione sopra riportata.

L'attestato dovrà essere trasmesso alla ASL di iscrizione dell'assistito e al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8
- preferibilmente in formato elettronico all'indirizzo e-mail
minsalute_estero.dgprog@sanita.it oppure all’indirizzo PEC
sanita.estero@postacert.sanita.it

La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero. La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro.